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STATUTO della
“FONDAZIONE BETTINO CRAXI”

ART. 1
E’ costituita la “FONDAZIONE BETTINO CRAXI”, il cui logo è allegato al presente statuto.

ART. 2
La Fondazione ha sede in Milano, Via Confalonieri, n. 38. Il Consiglio di Amministrazione potrà, previa apposita delibera, trasferire la sede legale della Fondazione e aprire eventuali sedi secondarie anche all’estero.

ART. 3
La Fondazione,  che non ha fini di lucro e non può distribuire utili,  ha per scopo principale la tutela della personalità, dell’immagine, nonché del patrimonio culturale e politico di Bettino Craxi e la promozione, lo sviluppo, il sostegno e la diffusione delle idee di progresso, giustizia e libertà che hanno sottinteso alla sua opera.

La Fondazione intende perseguire obiettivi di sviluppo e diffusione di valori etici, umanitari e solidaristici e si prefigge come scopo lo svolgimento di compiti di vario genere finalizzati ai menzionati fini etici.

Per raggiungere i predetti scopi la Fondazione  prende tutte le iniziative ritenute utili e può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. ordinare il materiale al fine di costituire l’Archivio Craxi, curare la pubblicazione anche in edizione critica, delle opere e dei carteggi di Bettino Craxi, nonché raccogliere, conservare ed ordinare altro materiale inerente alla storia del socialismo nazionale ed internazionale;
  2. svolgere attività di studio, ricerca e formazione in problematiche inerenti a tutti i temi della convivenza sociale e civile e dell’idea socialista nei settori delle politiche sociali, economia e lavoro, giurisdizione e finanze, comunicazione e media, pubblicità e servizi, ambiente e territorio, e più in generale nelle discipline politiche, economiche e sociali con particolare riferimento al socialismo contemporaneo italiano ed internazionale;
  3. promuovere programmi di istruzione e formazione onde garantire pari opportunità di studio e di inserimento professionale, collaborando, ove possibile, con enti, regioni o istituti nazionali ed internazionali ed istituendo borse di studio;
  4. svolgere attività culturali, volte a favorire la diffusione e la valorizzazione di una nuova cultura di  impegno sociale e di solidarietà, promuovere incontri, conferenze, seminari, tavole rotonde, corsi di formazione, nonché promuovere la pubblicazione di scritti periodici e monografici inerenti la promozione degli ambiti tematici sopra citati;
  5. promuovere campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e del mondo imprenditoriale su problematiche di natura sociale;
  6. organizzare gestire e sostenere campagne di comunicazione proprie o di terzi che siano utili al conseguimento dei fini della Fondazione e che siano attinenti ad essi ed alla sua attività;
  7. svolgere ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare, chiedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, assumere – sempre nel rispetto dell’attività istituzionale propria della fondazione -  partecipazioni in società ed enti, promuovere enti associativi, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione per il raggiungimento del proprio scopo potrà promuovere azioni di propaganda e manifestazioni, anche contestualmente ed in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoghe, atte a far conoscere la Fondazione presso possibili sostenitori, nonché favorire la raccolta dei fondi necessari per la sua attività.
La Fondazione potrà, altresì, sostenere nel rispetto e nei limiti di legge, anche finanziariamente, associazioni e movimenti che hanno nei loro programmi finalità comuni alla Fondazione. La Fondazione potrà, inoltre, assumere la gestione di strutture che possano garantire il perseguimento dello scopo statutario.

ART. 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  1. inizialmente dalla somma di euro 516.457,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasette/00) versata dal Fondatore signora STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI, come indicato nell’art. 5 dell’atto costitutivo, e successivamente anche;
  2. dagli eventuali conferimenti ad incremento della dotazione iniziale  fatti dal Fondatore  o da altri soggetti;
  3. dai beni che potranno pervenire alla Fondazione per testamento o donazione nonché da contributi da parte di Istituzioni italiane, estere o sovranazionali espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
  4. dagli avanzi della gestione annuale non riportati a nuovo.

Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione de1l’attività, con eventuali donazioni di privati ed Enti non destinati ai fini patrimoniali e con gli eventuali contributi dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici e  privati.
È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

ART. 5
Sono organi della Fondazione:

  1. il Presidente della Fondazione ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Comitato Scientifico;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. la Commissione di Studio e della Ricerca
ART. 6
Fondatore è la signora STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI.
Il Fondatore è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.
Al Fondatore è assegnata – a vita e salvo sua espressa rinuncia – la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di dimissioni – anche temporanee – del Fondatore dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, i poteri del Presidente verranno – salvo che il Fondatore non abbia direttamente provveduto alla designazione del nuovo Presidente – temporaneamente esercitati dal Consigliere di Amministrazione più anziano per età.

ART. 7
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti all’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l’esecuzione delle deliberazioni dello stesso e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove – sentito il Consiglio di Amministrazione e il Presidente Onorario – la riforma qualora si renda necessaria. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere di Amministrazione più anziano di età ovvero altra persona appositamente designata dallo stesso Presidente.

ART. 8
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri non inferiore a tre e fino ad un massimo di quindici membri che dura in carica cinque anni.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta – e a vita – all’atto di costituzione della Fondazione tra le persone individuate dal Fondatore.
I Consiglieri nominati a vita durano in carica fino a dimissioni o revoca, quest’ultima disposta dal Fondatore, e dopo di lui, a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.
I Consiglieri che per qualsiasi ragione cessino della carica sono sostituiti, entro tre mesi dalla cessazione, dal Consiglio di Amministrazione che li sceglie tra una rosa di nomi individuati tra personalità del mondo accademico, politico, economico e istituzionale, che offrano garanzie ed assumano l’impegno e la responsabilità di operare per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro 10 giorni dalla notizia avutane dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si intende che l’abbia rifiutata; in tal caso il Consiglio – con le modalità sopra esposte – può procedere ad una nuova cooptazione.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o da altra persona delegata dal Presidente a sostituirlo, con lettera raccomandata, via fax o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno otto giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica, spedito almeno tre giorni prima della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 10

I1 Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Predispone entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo della Fondazione e, dopo aver acquisito le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, lo approva.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente i compiti di gestione ritenuti opportuni.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a definire la struttura amministrativa della Fondazione ed eventualmente a nominare un Segretario Generale, con funzioni manageriali e di segreteria, e un Direttore Scientifico stabilendone la durata dell’incarico, nonché le relative mansioni.
Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può deliberare l’istituzione di un Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo, laddove costituito, è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Segretario Generale e da due Consiglieri di amministrazione designati dal Presidente e nominati dal Consiglio stesso.
Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati. La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

ART. 11

Il Fondatore, e dopo di lui il Consiglio di Amministrazione, nomina un Presidente Onorario e un Vice Presidente Onorario da scegliere tra i componenti della famiglia Craxi o eredi della medesima. Il Presidente Onorario e il Vice Presidente Onorario non sono Organi della Fondazione.

ART. 12
Il Comitato Scientifico è composto da membri scelti tra eminenti personalità della cultura, della politica, del diritto, dell’economia e comunque dei settori di attività della Fondazione nominati dal Consiglio di Amministrazione che designa, tra questi, il Presidente e cinque membri che costituiscono il Consiglio Direttivo del Comitato Scientifico, che ha la facoltà di cooptare uno o più altri membri, aventi i predetti requisiti.
Il Comitato Scientifico:

  1. coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione, esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione;
  2. propone iniziative culturali di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese ed istituzioni pubbliche e private;
  3. svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

ART.13
La Commissione di Studio e della Ricerca è composto da un minimo di tre  e fino a un massimo di quindici membri scelti tra eminenti personalità del mondo accademico e delle istituzioni nominati dal Consiglio di Amministrazione che designa, tra questi, il Presidente.
La Commissione di Studio e della Ricerca:

  1. promuove la collaborazione con Università e centri di alta formazione pubbliche e private;
  2. indirizza e coordina tutte le attività di ricerca interdisciplinari in scienze umane e sociali;
  3. individua i relatori e i docenti cui competono le funzioni didattiche previste nell’ambito delle attività formative eventualmente promosse dalla Fondazione.

I componenti della Commissione di Studio e della Ricerca durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

Nel caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione dei nuovi membri della Commissione di Studio e della Ricerca sempre nel rispetto del numero massimo di quindici componenti.

ART. 14
Presso la Fondazione è istituito l’Albo dei cosiddetti “Soci Benemeriti” nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito – sostanzialmente ed economicamente - al perseguimento dei fini statutari.

ART. 15
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui due scelti inizialmente dal Fondatore e successivamente dal Consiglio di Amministrazione e uno designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e due supplenti e dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile sulla gestione della Fondazione esprimendo, in particolare, con una relazione scritta le sue osservazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

ART. 16
Le cariche relative agli Organi statutari sono gratuite.

ART. 17
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 18
In caso di liquidazione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo della stessa sarà devoluto ad altra fondazione o ente avente finalità analoghe o ad un organismo di volontariato indicato dal Fondatore.

ART. 19
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

 

Statuto